lunedì 7 marzo 2011

Egr. Presidente... intervenga Lei.

Il Decreto è incostituzionale. 


Dobbiamo chiedere a Napolitano di non firmarlo.


Occorre intervenire in tanti. Più siamo e più avremo voce in capitolo. Noi associazioni di settore, noi grandi operatori del fotovoltaico, noi piccoli operatori del fotovoltaico... 


E mente noi lottiamo, in Europa si pensa rinnovabile... ed in Italia il chiodo fisso, invece, è il nucleare.


Ecco il testo della lettera:
***
Oggetto e-mail: Appello per incostituzionalità DL Rinnovabili - fotovoltaico


Corpo dell'e-mail:


A Sua Eccellenza Ill.ma Sig. Presidente della Repubblica

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;  e più precisamente in ordine al testo pubblicato sul sito del “Sole 24ore” del 3/03/2011 che sarebbe stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3-3-2011.MANIFESTA INCOSTITUZIONALITA’.

Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo di cui all’oggetto, per rilevare che lo stesso risulta in contrasto con la disciplina comunitaria cui intende dare attuazione, oltre che con la Costituzione italiana.

1. Effetti della nuova disciplina

L'articolo 23 comma 9 bis dello schema di decreto in oggetto prevede che le norme del terzo conto energia si applicheranno soltanto agli  impianti fotovoltaici per i quali l'allacciamento alla rete elettrica abbia luogo entro il 31 maggio 2011. Le incentivazioni per gli impianti che saranno allacciati successivamente al 30 maggio 2011 saranno determinate solo successivamente all'approvazione del decreto, entro il 30 aprile 2011.

Tutti gli operatori  che stanno portando avanti la costruzione di impianti da connettere entro il 31 agosto 2011 e molti di quelli che prevedono di connettersi entro il 31 dicembre 2011,  hanno già effettuato  gli ordini di acquisto  dei componenti principali e gli  investimenti per l'acquisizione di terreni o di altri diritti a condizioni di prezzo determinate dal mercato sulla base  delle condizioni tariffarie previste dal terzo conto energia.

E' evidente che a fronte della sopravvenuta cancellazione delle  tariffe del D.M. 6 Agosto 2010, tali operatori si trovano  ad avere il quadro economico e finanziario  del proprio investimento del tutto sconvolto da una norma imprevista  e resa nota solo il giorno della sua approvazione, con la conseguenza che:

a) tali operatori rischiano di non avere dalla nuova tariffa incentivante copertura degli investimenti già effettuati o già impegnati con contratti firmati;

b) tutte le procedura di finanziamento in corso di tali investimenti sono bruscamente interrotte e nella migliore delle ipotesi potranno riprendere ad essere negoziate solo quando il nuovo quadro tariffario sarà fissato e solo se il nuovo quadro tariffario confermerà le valutazioni già effettuate sull'investimento. Il che rischia di essere difficile,  tenendo conto che il costo degli investimenti è stato determinato in condizioni di mercato riferite  alla tariffa incentivante del terzo conto energia e quindi rischia di non essere congruente in termini di parametri finanziari con le nuove tariffe incentivanti.

Per tutti coloro che nei prossimi  mesi dovranno fare entrare in esercizio gli impianti fotovoltaici e hanno avviato o stanno per avviare  la costruzione di impianti fotovoltaici, il Governo ha causato  una erronea rappresentazione dei presupposti economici dell'investimento, creando una situazione insostenibile dal punto di vista sia economico, che finanziario, che rischia di avere gravi ripercussioni oltre che sul piano della credibilità internazionale del nostro Paese anche sul piano occupazionale.

Non si tratta di una questione politica, ma semplicemente di consentire a chi ha già fatto gli investimenti di adempiere ai contratti già firmati, il che risponde ad un principio di civiltà giuridica che trascende qualsiasi valutazione di carattere strategico o politico. 

Va poi considerato che, in forza dell’articolo 8 dello schema di decreto   non sarà più garantita alcuna incentivazione  agli impianti autorizzati in zona agricola che non entreranno in esercizio entro un anno.

Da una parte, con la incertezza sulle nuove tariffe incentivanti  si  impedisce la partenza degli investimenti  e dall’altra parte si stabilisce che comunque tali investimenti non potranno essere fatti se non saranno terminati entro un anno.

Tale previsione è evidentemente di segno opposto all’intento di promuovere la costruzione di impianti da fonti rinnovabili e va retroattivamente a sospendere la realizzazione di gran parte della capacità produttiva già autorizzata.

2. La violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, tutela dell’affidamento,. Libertà di iniziativa economica privata.

La sola esposizione dei fatti di cui sopra dà evidenza della manifesta irragionevolezza  e della grave lesione del principio di affidamento causate dalla disciplina in contestazione, che ha, in modo del tutto imprevisto, fatto venire meno le tariffe sulla base della quale gli operatori del settore hanno in corso gli investimenti.

Di seguito riporto un estratto della sentenza 10 settembre 2009  sulla causa 201/08 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella quale si evidenzia che :

"Si deve ricordare che i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie, ma anche dagli stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie (vedi anche 3/12/1998 C 381/97; 3 Dicembre 1998 C 381/97; 26 aprile 2005 C 376/02; 21 febbraio 2008 C 271/06). Ne discende che una normativa nazionale ...diretta a trasporre nell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro le disposizioni delle direttive ...deve rispettare tali principi generali del diritto comunitario. .....In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il principio della certezza del diritto, il cui corollario è il principio della tu! tela del legittimo affidamento richiede da un lato che le norme giuridiche siano chiare e precise e dall'altro lato che la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (15 febbraio 1996 C 63/93; 18 maggio 2000 C 107/97; 7 giugno 2005 C/17/03)"

L’esigenza di tutela del legittimo affidamento del cittadino trova comunque tutela anche negli articoli 3, 23, 41, 42 e 97 della Costituzione, che tutelano la ragionevolezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, oltre che la proprietà economica dei beni privati e la libertà di iniziativa economica privata e che risultano violati dalla sopracitata disciplina.

Si evidenzia in particolare con riferimento all’articolo 41 della Costituzione che il Governo  ha indotto gli operatori economici ad investire nel settore a certi livelli di mercato, facendo poi venire meno i presupposti di tali investimenti. Gli operatori del settore si trovano dunque oggi a non poter continuare (o comunque ad avere a rischio) l’esercizio della propria attività economica, non a causa di dinamiche di mercato, ma a causa dei falsi affidamenti creati dal legislatore. Il che risulta in chiara contraddizione  con l’obbligo di garantire la libertà di iniziativa economica privata.

3. Il contrasto della disciplina in oggetto con gli obblighi di raggiungimento della quota di produzione da fonti rinnovabili stabilita in sede comunitaria e con il mandato ricevuto per l’attuazione di tale disciplina.

Il Governo e’ stato  delegato con la legge Comunitaria 2009 (L. 4-6-2010 n. 96) all’attuazione delle direttive comunitarie in materia di PROMOZIONE DELL’USO DELLE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede comunitaria di produzione da fonti rinnovabili.

Come si è visto il Governo però anziché promuovere il settore ha sviato gli operatori del settore mettendo a rischio la loro capacità di continuare la propria attività imprenditoriale. Il Governo ha così contraddetto  in maniera evidente sia la delega ricevuta che i successivi pareri formulati dai due rami del Parlamento. In altri termini, così facendo il Governo in violazione dell’articolo 76 della Costituzione ha esercitato illegittimamente il potere legislativo, in carenza di delega,  in contrasto con le indicazioni del Parlamento e degli indirizzi generali della  legge di delegazione, nonché in contrasto con il Protocollo di Kyoto, la direttiva n.2009/28 del 23/4/2009 e non da ultima alla raccomandazione della Commissione Europea del  31 gennaio c.a.

Alla luce di quanto sopra, si chiede che Sua Eccellenza Sig. Presidente della Repubblica, nell’esercizio delle Sue prerogative e quale garante della Costituzione, voglia disporre il rinvio del superiore provvedimento per un suo riesame e una sua modifica al fine di renderlo coerente ai precetti costituzionali e agli obblighi derivanti all’Italia dall’appartenenza all’Unione Europea.

In fede,
Nome e Cognome


---
Si ringrazia la fonte: Parole Verdi

Nessun commento:

Posta un commento